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Ulteriori note su Costa Paradiso


Premessa: questo scritto tende a contribuire all’applicazione della legge e, quindi, deve essere breve e semplice per poter essere compreso da qualunque partecipante anche se digiuno di interpretazione della legge.

Quindi proporrò osservazioni di semplice comprensione sempre disposto a dimostrarle con argomentazioni più approfondite che, purtroppo sarà difficile, se richiesto, esporre prima dell’Assemblea del 26 novembre, alla quale, per serii motivi, non posso partecipare.

Il sig. Ferrara, del sito CostaParadisonews, mi ha cortesemente inviata la famosa stella filante, o se preferite bengala, del presidente uscente, che ho esaminata.

La Cassazione si limita a definire corretta la qualificazione data dalla sentenza del giudice d’appello, giudice che ha affermato che la nostra Comunità è un consorzio di urbanizzazione.

Poiché il fondamento della decisione della Cassazione è tale qualificazione, va esaminata solo la sentenza 3 marzo 2005 di tale Corte e cioè della Sez. dist. Corte d’Appello di Sassari (la sezione della Corte d’Appello di Sassari distaccata dalla principale di Cagliari.)

Secondo la Cassazione la Corte d’Appello ha definita la Comunità “UN CONSORZIO DI URBANIZZAZIONE” ossia un’organizzazione tra i proprietarii di aree facenti parte di un COMPRENSORIO DA LOTTIZZARE che si prefiggono l’autogoverno del territorio con lo scopo di CREARE, e poi gestire, opere di urbanizzazione.

Le sentenze possono errare, per ignoranza, mancanza di buona fede, frettolosità o per errore nella conoscenza dei fatti, ecc.; esempio: un giudice daltonico vedendo un filmato relativo ad un incidente stradale scambia il verde con il rosso e dà torto al poveraccio che transitava col verde.

Quest’ultimo è il nostro caso perché il Giudice, per errore od altri motivi, non ha considerato che i partecipanti proprietari di Costa Paradiso non rientrano nell’esempio indicato, in quanto semplici acquirenti di lotti di terreno già lottizzati e, quindi, non facevano parte di un’organizzazione di proprietari di un comprensorio da LOTTIZZARE (Cooperativa o Isvitur che si erano prefissi di lottizzare le aree) ma si erano limitati ad acquistare aree e terreni in un comprensorio GIA’ LOTTIZZATO.

E non si prefiggevano l’autogoverno del territorio ma si limitavano, perché costretti, dalle clausole del contratto d’acquisto, ad accettare un regolamento predisposto dal lottizzante.

Ad esempio e per chiarezza: facendo analogia con gli edifici ed il condominio non si può SCAMBIARE IL COSTRUTTORE-VENDITORE DI APPARTAMENTI CON GLI ACQUIRENTI DEGLI STESSI!!!!

E questi proprietari non si prefiggevano “di gestire” le opere di urbanizzazione primaria e secondarie (NON REALIZZATE DA LORO, ma da COOPERATIVA ed ISVITUR), ma solo di farlo perché obbligati da un regolamento che disciplinava una situazione PROVVISORIA in attesa che i lottizzanti cedessero verde pubblico e opere urbanizzate al Comune.

Conclusioni: la sentenza ha valore solo nei confronti dei ricorrenti Vivaldi, Zambardi, ecc, e non per gli altri proprietarii. Tanto più che la sentenza non doveva stabilire la natura e le regole della Comunità, ma solamente se i partecipanti ricorrenti erano o meno obbligati a contribuire alle spese per la costruzione della fognatura, loro richieste dalla Comunità e non a decidere se la Comunità dovesse pagare tali spese di costruzione.

In seguito comunque a tale errata valutazione la Corte afferma in sostanza che la Comunità è un’associazione non riconosciuta, associazione che, sostiene la sentenza, va regolata “anzitutto” dalle “norme di autonomia negoziale, quali risultanti dal regolamento” e, se incomplete, dal Codice Civile. DICE QUINDI CHE IL REGOLAMENTO VA OSSERVATO.

E' indiscutibile che il voto può essere dato solo da un partecipante alla Associazione (dice la Corte d'Appello) o alla Comunione (dico io).

Il regolamento afferma che il partecipante moroso non è ammesso al voto; il Comune per votare deve essere un partecipante; ma non ha mai pagato alcun contributo ed allora: solo due alternative:

A) Il Comune non è un “partecipante” ED ALLORA NON PUÒ VOTARE.

B) Il Comune è un partecipante ED ALLORA DEVE PAGARE I CONTRIBUTI; ma non lo ha mai fatto e quindi È MOROSO E NON PUÒ VOTARE.

Si tratterebbe di una bella sommetta, ad occhio con una percentuale annuale di circa 300.000/400.000 euro, la quota del Comune per 10 anni, sarebbe di circa 3-4 milioni di euro…. fate voi i calcoli più esatti visto che non ho dati precisi.

Anzi il nuovo Consiglio dovrebbe agire verso il Comune per recuperare i contributi non pagati dal Comune stesso esclusi quelli prescritti (prescrizione di 10 anni?).

Vi sarebbero altre osservazioni da fare ma per primi si stancherebbero i lettori e poi, perché no, lo scrivente… che non è più un ragazzino, anzi…

Unica conclusione per arrivare a legittimità e minimo di concordia: la Comunità è la comunione regolata dal Codice Civile (artt. 1100 e successivi) con tutte le conseguenze chiarite nel mio precedente intervento.

Verona, 17 novembre 2016

Gianfranco Stegagno


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