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  • Immagine del redattoreFerdinando Mulas

In merito ai chiarimenti sul primo lotto della fognatura


I chiarimenti esposti dal consigliere Francesco Pittalis sul primo lotto del progetto di ampliamento dell’impianto fognario e di depurazione di Costa Paradiso hanno fornito un quadro puntuale e dettagliato delle attività progettuali in esso previste. E’ opportuno, tuttavia, fare chiarezza anche su un aspetto fondamentale del progetto, sul quale si sono incentrate la maggior parte delle domande dei nostri associati e simpatizzanti: se la Comunità ha l’obbligo di realizzare tale progetto e se, per questo, è legittimata a chiedere ai suoi partecipanti il finanziamento dell’opera.

ATCP, da sempre, sostiene che la realizzazione del progetto di ampliamento, così come la gestione dell’impianto esistente, non competono alla Comunità.

L’assenza di un obbligo giuridico in capo alla Comunità di realizzare quest’opera si rileva sia dalle convenzioni di lottizzazione, tra la Cooperativa Costa Paradiso ed il Comune di Trinità, che governano il territorio di Costa Paradiso (vedi art. 4 del Regolamento), sia, e soprattutto, dalla convenzione 30 luglio 1992 N. 8401, stipulata tra la Comunità ed il Comune di Trinità.

Detta convenzione, dopo aver premesso che “il Comune di Trinità ha acquisito la proprietà dell’impianto fognario con depuratore, realizzato dall’Isvitur S.p.A., (in base alla convenzione 30 luglio 1992 n. 8400), prevede tre specifici obblighi a carico della Comunità (e nessuno a carico del Comune):

  1. Gestire l’impianto, con tutti gli oneri di manutenzione e di funzionamento, fino al 1 agosto 1995;

  2. “programmare il potenziamento della rete fognaria e del depuratore e sottoporre il suddetto programma all’assemblea straordinaria dei Partecipanti”.

  3. “rendere disponibile per il Comune l’impianto fognario con depuratore, funzionante ed in perfetto stato di conservazione, senza pretesa alcuna”.

In relazione a questi obblighi, assunti dalla Comunità con la convenzione suddetta, la situazione è a tutti nota:

  1. La gestione della fognatura e delle altre opere di urbanizzazione sono ancora a carico della Comunità, grazie anche alla complicità dei C.d.A. che si sono succeduti a partire dal 1995, che si son ben guardati dall’incalzare il Comune facendo una precisa scelta di campo a tutela degli interessi comunali anziché di quelli dei loro rappresentati;

  2. Il presidente del C.d.A. nell’Addendum, sottostante alla nota esplicativa di Pittalis, ha affermato che, nel richiedere ai Partecipanti il pagamento del 20% del costo complessivo del progetto per l’ampliamento della fognatura per avviare la realizzazione del 1° lotto del progetto, agisce nell’ambito della ordinaria amministrazione in quanto esegue il deliberato dell’assemblea straordinaria del 28 maggio 2011, che ha approvato il progetto per una spesa complessiva di 10.600.000 €. Conosciamo il presidente per la sua spregiudicatezza e per la sua capacità di simulazione della realtà, ma non può pensare di poter piegare le cose a suo piacimento e per i suoi scopi, soprattutto se ciò comporta spese significative per coloro che egli rappresenta. “Programmare” il potenziamento dell’impianto esistente, non significa affatto “realizzare”, come vuole far intendere il presidente del C.d.A. nel suo “Addendum”. Il termine programmare, infatti, sta ad indicare l’enunciazione di un obiettivo cui si mira e del progetto tecnico col quale si ritiene di poterlo raggiungere. Perciò, la differenza concettuale tra l’approvazione di un programma e la sua realizzazione è abbastanza netta. Tanto più se il c.d. programma ed il relativo progetto, pur approvato dall’assemblea dei Partecipanti del 28.05.2011, è stato sottoposto ad una procedura di validazione che ha riscontrato nel progetto tecnico numerosi punti di non conformità sia alla normativa vigente che al piano territoriale di lottizzazione. Perciò, è d’obbligo chiedersi quale progetto intenda realizzare il presidente: quello approvato dall’assemblea del 28 maggio 2011 o quello da sottoporre a revisione conseguente alla procedura di validazione. Dal richiamo che egli fa della deliberazione dell’assemblea in questione per giustificare la richiesta di pagamento, inoltrata a tutti i Partecipanti, e dal fatto che la relazione finale del professionista, incaricato della validazione, non ha mai visto la luce, è facile desumere l’intenzione di voler realizzare il progetto originario, di cui viene richiamato non casualmente anche l’importo, senza apportarvi delle modifiche.

  3. L’ipotesi di rendere disponibile per il Comune l’impianto fognario con depuratore, di proprietà del Comune, non è mai stata presa in considerazione, né alla data scadenza prevista in convenzione, né oggi, vista la volontà di realizzare il progetto. Il che conferma la pervicace intenzione anche di questo C.d.A. di tenere le mani in pasta sia nella gestione e realizzazione dell’impianto fognario sia nella gestione delle altre opere di urbanizzazione.

Il richiamo del quadro convenzionale complessivo, che ha riguardato il territorio di Costa Paradiso, ed in specie la convenzione n. 8401/1992 tra la Comunità ed il Comune, aiuta, pertanto, a capire se il Partecipanti/proprietari di Costa Paradiso, rappresentati dalla Comunità, siano obbligati o meno a realizzare la fognatura. E’ evidente che tale obbligo non sussiste, per questi motivi:

  1. L’impianto esistente è di proprietà del Comune;

  2. Il gestore, cioè la Comunità, aveva l’obbligo convenzionale di “programmare il potenziamento della rete fognaria e del depuratore”, “di sottoporre il suddetto programma alla approvazione dell’assemblea straordinaria dei Partecipanti “, di rendere disponibile per il Comune l’impianto funzionante ed in perfetto stato di conservazione.

La Comunità ha adempiuto ai primi due obblighi del punto 2, ma non al terzo, manifestando la volontà non solo di continuare la manutenzione dell’impianto fognario con depurazione, ma addirittura volendo realizzare, a spese dei Partecipanti, il suo potenziamento. Queste decisioni non solo contravvengono alla convenzione di cui sopra, ma vanno ben oltre lo scopo sociale della Comunità. Sotto questo aspetto, si delinea un problema specifico di responsabilità civile di questo C.d.A., che oltre tutto risulta, oggi, più che dimezzato. In questo stato, anziché rispettare l’obbligo previsto dal regolamento all’art. 59, il presidente del C.d.A. tenta azioni diversive invocando l’applicazione di norme del diritto societario che non c’entrano nulla, come l’art. 2385 del codice civile. E’ vero, invece, che, nella situazione data, il presidente del C.d.A. non abbia molte possibilità di scelta: o convoca l’assemblea ex art. 59 del regolamento del territorio, anche se sono ormai trascorsi tre mesi da quando avrebbe dovuto adempiere al suo obbligo, oppure convoca al più presto l’assemblea dei Partecipanti per il rinnovo delle cariche sociali.

Il disegno di operare con l’ombrello dell’art. 2385 del codice civile e di considerare come amministrazione ordinaria un’attività che ordinaria non è, rappresenta il tentativo esplicito di operare oltre i poteri che gli sono consentiti, in questa fase, che renderà inevitabile la promozione di un’azione di responsabilità nei suoi confronti, ma anche del consiglio che egli presiede.

Ferdinando Mulas

Presidente di ATCP

presidenza@atcp.it


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