Di Ferdinando Mulas
In esito al ricorso N. 01010/2018, proposto dalla Comunità contro il Comune di Trinità d’Agultu, la sentenza del 2.3.2022 N. 142/2022 del TAR della Sardegna ribadisce, in modo netto, le decisioni della sentenza N. 575/2021 del 31 luglio 2021, sul ricorso promosso da ATCP. Essa riafferma che:
a) sussiste l’obbligo inderogabile del Comune di Trinità di acquisire al suo patrimonio le opere di urbanizzazione primaria di Costa Paradiso. Obbligo che stavolta deve essere eseguito “senza indugio”, a differenza di quanto stabilito dalla prima sentenza, che assegnava al Comune un termine di 180 giorni a decorrere dal 1settembre 2021;
b) gli oneri finanziari per l’ampliamento dell’impianto fognario e di depurazione attuale gravano sui soggetti lottizzanti ovvero sui soggetti obbligati propter rem, cioé su coloro che hanno acquistato un lotto, hanno avuto dal Comune una concessione edilizia ed hanno poi costruito, in applicazione della regola generale stabilita dall’art. 28 della legge N.1150/1942;
c) “le relative questioni risultano disciplinate in via definitiva da atti risalenti nel tempo” e non impugnati, quali:
- la delibera del Consiglio Comunale di Trinità d’Agultu N. 11 del 8 aprile 2011;
- la delibera dell’Assemblea straordinaria della Comunità del 28.05.2011, che ha posto la spesa a carico dei proprietari, a nulla valendo la nuova delibera dell’assemblea dei Partecipanti di agosto 2021, che ha revocato la decisione dell’assemblea del 2011.
Sulla base di questi presupposti, il giudice amministrativo, anche nella seconda sentenza, evita di andare a fondo sul comportamento e su possibili responsabilità del Comune in relazione al problema della fognatura a Costa Paradiso. In particolare, ignora il fatto - segnalato nelle memorie degli avvocati della Comunità - che il Comune, dopo la scadenza del termine decennale della convenzione di lottizzazione, ha continuato a rilasciare concessioni edilizie ai proprietari dei lotti inedificati, senza richiedere a chi costruiva gli oneri di urbanizzazione primaria e senza procedere ad una pianificazione complessiva del potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti, (in primis l’impianto fognario e di depurazione), così da adeguarle all’incremento edilizio via via autorizzato.
Insomma, il TAR si è limitato a riaffermare il principio generale, stabilito dalla legge, circa i soggetti su cui grava, in via normale, l’onere finanziario, dichiarando, nel contempo, che l’intervento di “ ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso, così come proposto in data 15 marzo 2011 dalla Comunità del territorio di Costa Paradiso e successivamente definitivamente approvato con la delibera di Consiglio comunale n.11 dell’8 aprile 2011, nonché approvato in data 28 maggio 2011 dall’Assemblea della Comunità, non può oggi essere contestato e rimesso in discussione dai ricorrenti...”. E infatti la sentenza non prende minimamente in considerazione il fatto che la delibera del 28/05/2011sia stata revocata dall’assemblea straordinaria del 9 agosto 2021, attribuendo, così, una rilevanza decisiva alla suddetta delibera del consiglio comunale, che aveva approvato il progetto di ampliamento.
La sentenza dichiara, inoltre, improcedibili o inammissibili gli atti di impugnazione, proposti dalla Comunità con motivi aggiunti, di svariati provvedimenti del Comune, volti a consentire la realizzazione di stralci del progetto di ampliamento, rilasciati a favore di due proprietari di Costa Paradiso (Paradiso Costruzioni S.r.l. e Carolina D S.r.l.), in base all’art. 16 del D.p.r. N. 380/2001, per opere funzionali limitate alle aree ed ai fabbricati di loro proprietà, seppur con la condizione che le opere realizzate dovranno essere poi trasferite al Comune.
Pertanto, ormai definiti in sentenza gli obblighi del Comune e quelli dei proprietari, c’è da chiedersi “se” e “come” il Comune intenda procedere alla realizzazione del progetto di ampliamento dell’impianto fognario esistente in un quadro giuridico-istituzionale del tutto cambiato, dopo l’acquisizione di tutte le opere di urbanizzazione primaria di Costa Paradiso. Il Comune, infatti, ha l’obbligo di trasferire immediatamente il servizio idrico-fognario al gestore unico previsto dalla legge, così che esso entra in una organizzazione del servizio sottoposta a controllo pubblico: quella del Servizio Idrico Integrato regionale.
L’interrogativo verte sulle due ipotesi possibili:
Ipotesi 1. Il Comune continua sulla strada intrapresa per l’attuazione del progetto di ampliamento con il rilascio di permessi di realizzazione di stralci a favore di Paradiso Costruzioni S.r.l. e a Carolina D S.r.l., in base al D.p.r. N. 380/2001, nonostante l’inadeguatezza del depuratore attuale, con tutti i rischi e le responsabilità che ne conseguono.
Ipotesi 2. Il Comune, dopo l’acquisizione dell’impianto fognario esistente e la sua contestuale cessione, per il tramite dell’EGAS, al gestore unico Abbanoa SpA, prende atto dell’ingresso dell’impianto stesso nel perimetro e nel regime del Servizio Idrico Integrato regionale e, di conseguenza, del fatto che non ha più un autonomo potere di iniziativa e di decisione in materia, dovendo necessariamente condividere ogni intervento di potenziamento dell’impianto idrico e fognario esistente con EGAS/Abbanoa.
Riguardo alla prima ipotesi di soluzione, sono più che evidenti i limiti ed i rischi che essa porta con sé. Non a caso la Comunità ha impugnato, con motivi aggiunti al ricorso principale, i vari provvedimenti abilitativi, rilasciati dal Comune alle suddette imprese, volti a consentire realizzazioni parziali e indebite del progetto di ampliamento della reta fognaria, in quanto disposti, in violazione del D.Lgs. 152/2006, dell’art. 28-bis del DPR 380/2001 e infine della normativa in materia di appalti, in considerazione dell'importo complessivo dell'opera da realizzarsi (circa dieci milioni di euro), che ha natura di opera pubblica.
Il risultato è che i lavori sono stati iniziati ma non ultimati. Anzi, i vari cantieri aperti in diverse zone del Comprensorio sono stati lasciati in stato di abbandono, creando in qualche caso una situazione di pericolo, ad esempio, nei pressi dell'eliporto per il Servizio 118, a causa della presenza di sabbia, che ha impedito l'atterraggio dell’elicottero. Perciò, non corrisponde al vero l'affermazione che le società in questione, secondo l'Amministrazione comunale, si sono assunte l'onere di completare e mettere a norma l'impianto fognario. Tantomeno che le stesse stiano facendo un'opera di bene.
Siamo, invece, di fronte ad un'operazione speculativa, autorizzata dal Comune, finalizzata non soltanto ad allacciare all’impianto esistente le numerose unità immobiliari di cui le suddette società sono proprietarie, ma anche a creare uno stato di fatto per il quale i proprietari delle costruzioni attualmente non allacciate al depuratore si troveranno costretti a collegarsi alla nuova rete e a corrispondere il prezzo di allaccio alle società predette, così come emerge chiaramente dalla nota del 30 luglio 2020 inviata ai proprietari interessati dal sedicente Gruppo Mela-Gravina, il cui permesso di costruire T013-2019 è stato poi volturato alle società Paradiso Costruzioni s.r.l. e Carolina D S.r.l. Tutto questo senza che prima venga preventivamente ampliato il depuratore attuale, che non ha più la capacità di far fronte a nuovi allacci.
Come si è detto, il Comune pone a fondamento del rilascio dei permessi a realizzare stralci del progetto di ampliamento la disciplina di cui al DPR N. 380/2001, che, tuttavia, richiede la presenza di alcuni presupposti di legittimità:
a) il valore dell’intervento non deve superare la soglia comunitaria (il progetto di ampliamento supera abbondantemente la soglia comunitaria);
b) l’intervento deve essere funzionale alla singola o alle singole proprietà private del soggetto titolare del permesso a costruire;
c) vi sia una preesistente convenzione che preveda la possibilità di procedere per stralci funzionali.
Poiché nel caso in questione tali presupposti non sussistono, sembra evidente il disegno di forzare l’ambito di applicazione di tale norma per consentire l’esecuzione diretta, da parte di un singolo titolare di permesso di costruire, di un progetto che investe gran parte del Comprensorio di Costa Paradiso. Tuttavia, dopo l’acquisizione dell’impianto esistente da parte del Comune - divenuta ineludibile per effetto delle due sentenze del TAR - non si vede come questo disegno possa essere ancora perseguito. Esso, infatti, non è compatibile con il paradigma del servizio pubblico integrato affidato, per legge, anche sul piano della realizzazione di interventi, al gestore unico Abbanoa S.p.A., che agisce sotto il controllo di un ente di governo, dotato di penetranti poteri sostitutivi. La realizzazione anticipata, frazionata, non coordinata ed estemporanea di interventi, a stralcio di un progetto complessivo, da parte di singoli proprietari, non solo viola l’art. 28-bis del DPR 380/2001, ma non dà alcuna garanzia sulla qualità degli interventi eseguiti e sulla loro funzionalità; ponendo, di fatto, Costa Paradiso al di fuori del quadro normativo e istituzionale richiesti dal servizio pubblico; impedendo il controllo pubblico sui costi di realizzazione e frustrando la possibilità di stabilire correttamente la tariffa ai sensi di legge.
Per queste ragioni - benché il TAR abbia comunque giudicato ammissibili i provvedimenti comunali, rilasciati a favore di due proprietari di Costa Paradiso, per realizzare stralci funzionali limitati alle aree ed ai fabbricati di loro proprietà, - si ritiene che il Comune non possa andare avanti su questa strada, (che, invece, sembra voler continuare a percorrere, con il permesso a costruire rilasciato a Carolina D ai primi di dicembre dello scorso anno), considerato, altresì, che le suddette delibere del 2011, e cioè quella del Consiglio Comunale e quella dell’Assemblea dei Partecipanti, richiamate in sentenza dal TAR per giudicare ammissibili i provvedimenti stessi, hanno per oggetto e si riferiscono al progetto di ampliamento nel suo complesso e non a stralci di esso.
Sotto questo aspetto, è evidente l’incoerenza, sul piano logico e progettuale, della argomentazione del giudice, il quale non vede (o non vuole vedere!) che la soluzione comunale di autorizzare stralci funzionali non è altro che un espediente per consentire la realizzazione di tutto il progetto, al di fuori delle procedure previste dalla legge per le opere pubbliche, con la possibilità di eludere ogni controllo sulla unitarietà, sulla conformità e sulla coerenza degli stralci stessi rispetto al progetto complessivo. C’è, nel ragionamento del giudice, una evidente forzatura del concetto di urbanistica partecipata, quando afferma che “le iniziative di singoli proprietari sono volte al miglioramento dell’impianto fognario esistente, nelle more di una complessiva riorganizzazione del medesimo”. E’ ben noto (anche al TAR) che l’attuale impianto di depurazione non è in grado di sostenere ulteriori allacci per effetto di stralci addizionali della rete fognaria. E allora ci si chiede che senso abbia rilasciare permessi (l’ultimo, come si è detto, è del mese di dicembre 2021), che avranno l’effetto di andare in senso del tutto contrario al miglioramento dell’impianto fognario esistente e ad una complessiva riorganizzazione del servizio fognario.
Nel quadro delineato, l’unica soluzione valida resta, perciò, quella dell’ipotesi 2. Il Comune dovrebbe concordare con EGAS/ Abbanoa la realizzazione del progetto di ampliamento, chiedendone l’inserimento nella programmazione regionale degli interventi per opere idriche e fognarie. Quasi certamente, più d’uno obietterà che la realizzazione slitterebbe alle calende greche e che Costa Paradiso non può permettersi di aspettare i tempi lunghi di una programmazione proiettata negli anni. Ma Il Comune – se lo volesse – potrebbe aiutare a risolvere il problema, prospettando all’EGAS la possibilità di un contributo alla spesa da parte dei proprietari ed impegnandosi a reperire le risorse finanziarie necessarie attraverso la riscossione dai titolari delle concessioni edilizie, degli oneri di urbanizzazione non richiesti a suo tempo ai beneficiari all’atto del rilascio della concessione, così da poter finanziare la realizzazione del progetto di ampliamento della fognatura in tempi ragionevoli.
Nel 2018, la Comunità aveva ricorso al TAR non solo per l’accertamento dell’obbligo del Comune di acquisire le opere di urbanizzazione primaria di Costa Paradiso, ma anche e soprattutto per assicurare un percorso di legalità al progetto di ampliamento dell’impianto fognario, con la garanzia di una corretta realizzazione, a tutela di tutti i proprietari di Costa Paradiso. Il TAR non ha voluto entrare più a fondo nelle vicende che hanno caratterizzato la storia degli ultimi trent’anni di Costa Paradiso e del ruolo omissivo del Comune, semplicemente trincerandosi dietro le due delibere, del consiglio comunale e dell’assemblea della Comunità, del 2011 e su motivi procedurali, quali la mancata impugnazione di alcuni atti da parte della Comunità.
Ora, visto l’esito del ricorso al TAR, i proprietari di Costa Paradiso devono avere piena consapevolezza che l’ipotesi 1 non è una soluzione idonea per risolvere seriamente il problema della fognatura a Costa Paradiso. Essi perciò dovrebbero mobilitarsi perché essa non abbia un seguito, e invece organizzarsi in un movimento di opinione, al fine di prospettare al Comune di Trinità un’alternativa migliore per tutti, tesa alla realizzazione dell’intero progetto, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli tecnici stabiliti nell’iter di approvazione, di cui il Comune, si faccia garante, in stretta collaborazione con EGAS ed Abbanoa. Non c’è dubbio che in questo caso i maggiori benefici ricadranno sullo stesso Comune e sul suo territorio.
Costa Paradiso 7 aprile 2022
Ferdinando Mulas
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