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diffida alla Comunità


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Oggetto: Piano di lottizzazione Costa Paradiso, Comune di Trinità d’Agultu e Vignola.- Esecuzioni lavori di ampliamento e completamento impianto fognario.- Richiesta versamento quote ai proprietari.- Diffida.-

Il sottoscritto Prof. Avv. Massimo Occhiena, in nome e per conto dell’Associazione per la Tutela del Territorio di Costa Paradiso-Trinità d’Agultu - ATCP e degli Associati/Proprietari di immobili in Costa Paradiso di cui è difensore nel giudizio R.G. 1039/2012 pendente dinanzi al TAR Sardegna,

premesso che

- con ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e depositato in data 19 dicembre 2012, R.G. n. 1039/2012, cit., è stato impugnato il provvedimento 12 settembre 2012, prot. n. 8593, con cui, in relazione al piano di lottizzazione Costa Paradiso, il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola ha rigettato la richiesta di acquisizione e gestione delle opere di urbanizzazione, tra cui l’impianto di fognatura;

- con motivi aggiunti depositati in data 24 gennaio 2013 è stata impugnata la determinazione 25 ottobre 2012, n. 765 con cui la Provincia di Olbia Tempio autorizzava in via provvisoria la Comunità di Costa Paradiso allo scarico sul suolo delle acque reflue urbane;

- con motivi aggiunti depositati in data 2 gennaio 2015 sono stati impugnati la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna 12 settembre 2014, n. 35/9 e il provvedimento del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola - Area Urbanistica Edilizia privata SUAP Demanio 5 novembre 2014, prot. n. 10653, con cui il Comune diffidava la Comunità del Territorio di Costa Paradiso all’immediata attivazione degli atti esecutivi del progetto approvato e a fornire idonea documentazione sulla esistenza della provvista;

- con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 21 aprile 2015 è stata impugnata la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Trinità D’Agultu e Vignola 21 gennaio 2015, n. 5, con cui sul presupposto che “i lottizzanti non avrebbero avviato la realizzazione dei lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente”, l’Amministrazione comunale ha deciso di “sostituirsi in danno ai lottizzanti per l’intera procedura”, demandando all’Ufficio tecnico, “la predisposizione di idonea istruttoria, comprensiva del crono-programma delle opere da eseguirsi e di un piano operativo di acquisizione delle opere già completate, idonea a verificare i tempi e le modalità di un eventuale esecuzione in danno dei lottizzanti e/o aventi diritto anche mediante l’affidamento ad apposito professionista abilitato, dotato di specifiche competenze professionali”;

- nel mese di settembre 2015 i proprietari degli immobili siti in Località Costa Paradiso hanno ricevuto lettere, tutte provenienti dalla Comunità del Territorio di Costa Paradiso, in cui si invitano i destinatari a provvedere entro il 15 ottobre 2015 al versamento della “quota di competenza relativa alle spese di ampliamento e completamento della rete fognaria”, calcolata in base alla proprietà di ciascun destinatario;

- che nelle stesse missive si dava atto della comunicazione della Dott.ssa Mulas, Direttore del Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, della Regione Sardegna, in cui è riportato il resoconto di una riunione svoltasi in data 18 giugno 2015 presso la Regione Sardegna (senza peraltro che a tale incontro abbia partecipato o sia stata invitata a partecipare l’ATCP) e avente a oggetto la discussione delle questioni inerenti la realizzazione dei lavori previsti per

l’“Adeguamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente” in Costa Paradiso;

- con lettera data 11 settembre 2015, prot. 9242 il Comune di Trinità D’Agultu e Vignola richiedeva alla Comunità di comunicare improrogabilmente entro il 25 settembre 2015 una serie di dati, tra cui l’elenco di tutte le lettere inviate ai proprietari, la copia del cronoprogramma dei lavori e delle attività connesse al progetto, la dimostrazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e l’ammontare della disponibilità economica necessaria per dare avvio al primo lotto funzionale dei lavori in progetto;

considerato che

- gli atti sopra indicati nel loro complesso sono gravemente lesivi della posizione dell’Associazione e degli Associati/Proprietari di immobili in Costa Paradiso, posto che si basano sull’errato presupposto della sussistenza di un dovere della Comunità e/o dei lottizzanti di realizzare e gestire l’impianto, senza in alcun modo considerare che le opere devono essere eseguite dal Comune in qualità di titolare dell’infrastruttura e della rete;

- in base al quadro convenzionale complessivo, il vincolo in capo alla Comunità è rimasto in vita soltanto fino al 1 agosto 1995, sicché la stessa non è né legittimata a realizzare le opere, né affidataria della gestione delle stesse;

- la richiesta di pagamento è giustificata come esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea dei Partecipanti del 28 maggio 2011: tuttavia, in linea con gli obblighi assunti dalla Comunità nella convenzione n. 8401/1992 stipulata con il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, nella suddetta delibera l’Assemblea predetta ha approvato esclusivamente il programma di potenziamento della rete fognaria e del depuratore, non la sua realizzazione; - come dimostrato con le iniziative processuali già attivate, non sussiste nessun titolo giuridico in forza del quale i singoli proprietari e associati in ATCP sarebbero tenuti a intervenire o a sopportare spese per le opere di ampliamento e completamento dell’impianto fognario,

DIFFIDA

la Comunità del Territorio di Costa Paradiso e, all’occorrenza, il Comune di Trinità D’Agultu e Vignola dal dare corso alle illecite e illegittime iniziative sopra indicate, che determinerebbero un grave, ingiustificato e ulteriore pregiudizio in capo all’ATCP e ai singoli Associati/Proprietari. In particolare, si ritiene che elementari canoni di prudenza, ascrivibili ai principi di buona fede e di correttezza per quanto attiene ai privati e ai principi di buon andamento e di imparzialità in ordine alle Amministrazioni, debbano indurre gli Enti diffidati ad astenersi dall’intraprendere qualsiasi azione prima della conclusione del succitato processo pendente dinanzi al TAR Sardegna, tenendo conto della estrema complessità della situazione, della pluralità e delicatezza degli interessi coinvolti e della rilevanza economica della controversia. In difetto, queste azioni non potranno che essere contestate e censurate, tenendo conto anche dei risvolti risarcitori, nelle opportune sedi giudiziarie.

Torino, 2 novembre 2015

(Prof. Avv. Massimo Occhiena)


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