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ATCP IMPUGNA LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E LA DIFFIDA DEL COMUNE DI TRINITA’ SUL PROGETTO D


ATCP IMPUGNA LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E LA DIFFIDA DEL COMUNE DI TRINITA’ SUL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA FOGNATURA.

Il 19 gennaio u.s. è stata depositata, presso il Tar della Sardegna, l’impugnazione sia della delibera del 12.09.2014, con quale la Giunta Regionale della Sardegna ha espresso una valutazione positiva, sotto il profilo dell’impatto ambientale, sul progetto di ampliamento dell’attuale impianto fognario, sia della diffida con la quale il Comune di Trinità intimava alla Comunità di dar corso alla esecuzione del progetto nel termine di 60 giorni a partire dal 5 novembre scorso. L’impugnativa si innesta, con “Motivi Aggiunti”, nel ricorso promosso, nel novembre 2012, da ATCP ed altri 40 partecipanti contro il diniego del Comune di Trinità di prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria di Costa Paradiso, tra cui l’attuale impianto fognario.

Le motivazioni di questa seconda impugnazione, che ha l’effetto di spostare più in là l’udienza del ricorso principale, già fissata al 13 gennaio 2015, sono strettamente collegate al ricorso iniziale. Esse, infatti, riguardano sostanzialmente il mancato rispetto, da parte del Comune di Trinità degli obblighi assunti nelle convenzioni di lottizzazione stipulate a suo tempo, ed il ruolo, improprio, svolto dalla Comunità di Costa Paradiso, di gestire le opere di urbanizzazione al posto del Comune e, addirittura, di proporle e di realizzarle a spese dei Partecipanti, come nel caso del progetto per l’ampliamento della fognatura. Il tutto in una sorta di gioco delle parti fra Comune e Comunità, che dura ormai da un ventennio e che rappresenta la vera causa dei problemi di Costa Paradiso.

Riteniamo perciò utile pubblicare il ricorso per consentire a tutti i Partecipanti non solo di conoscere le ragioni che lo hanno determinato, ma, soprattutto, di acquisire la consapevolezza che la Comunità si è arrogata dei compiti di gestione e di realizzazione di opere pubbliche che non le competono. I vari C.d.A. che si sono succeduti nel governo della Comunità, compreso quello in carica, hanno sempre sostenuto che tali compiti derivano dal fatto che tutti i Partecipanti sarebbero aventi causa del lottizzante e, come tali, obbligati a realizzare la fognatura e a gestire le altre opere di urbanizzazione. Peccato che abbiano sempre omesso di dire che, in una lottizzazione convenzionata, come è Costa Paradiso, le obbligazioni di natura urbanistica sussistono sia in capo al lottizzante che in capo al Comune: il lottizzante è obbligato a realizzare le opere di urbanizzazione primaria; il Comune, alla scadenza della convenzione di lottizzazione, è obbligato ad acquisirle al suo patrimonio indisponibile. Questo schema, stabilito dalla legge, a Costa Paradiso non vale. In un quadro di perfetta complicità, la Comunità vuole continuare a gestire le opere (o realizzarle) così da tenere le mani in pasta; il Comune evita di prendere in carico opere che la legge affida alla sua gestione; per di più riscuote le tasse locali sugli immobili di Costa Paradiso senza restituire nulla in termini di servizi urbanistici.

L’applicazione concreta di questo sistema, in totale contrasto col quadro normativo vigente, è rappresentata dalla convenzione 30 luglio 1992, N. 8401, che la Comunità ha stipulato col Comune. Tale convenzione, oltre ad essere censurabile sotto il profilo della legittimità giuridica, è, nei contenuti, scandalosamente squilibrata a favore del Comune e a danno dei Partecipanti. Essa, infatti, non prevede alcun obbligo a carico del Comune, mentre risultano piuttosto onerosi gli obblighi assunti dalla Comunità, come quelli di:

  1. “ provvedere a tutti gli oneri di manutenzione, funzionamento e gestione...senza nulla chiedere al Comune ... fino al 01 /08 /1995 delle opere di urbanizzazione di Costa Paradiso;

  2. “programmare il potenziamento della rete fognaria e del depuratore.....e sottoporre il suddetto programma all'approvazione dell'Assemblea ..."

  3. alla scadenza della convenzione, rendere disponibile per il Comune l’impianto fognario, funzionante ed in perfetto stato di conservazione, senza pretesa alcuna.

Così, questa convenzione (sottoscritta per la Comunità dall’avv. Caro Capriolo, cui era stata conferita la relativa procura con atto del notaio Giulia Clarizio, moglie di Piergianni Addis) ha condizionato la vita di Costa Paradiso nell’ultimo ventennio. Oggi, ancor più fonte di scandalo sono la situazione attuale ed il disegno che sta dietro il progetto per il nuovo impianto fognario. Infatti:

  1. a distanza di venti anni, le opere di urbanizzazione sono ancora a carico dei Partecipanti;

  2. l’impianto fognario non è stato reso disponibile al Comune;

  3. la Comunità non si è limitata a “programmare il potenziamento della rete fognaria e del depuratore esistente”, come richiesto nella citata convenzione N.8401/1992, ma a predisporre un mega progetto per 16.000 abitanti equivalenti finalizzato a consentire l’ulteriore sviluppo edilizio di Costa Paradiso, a spese dei Partecipanti.

Pertanto, il progetto dell’impianto fognario rappresenta la prova del nove di come il sistema complessivo di gestione della Comunità, ivi compreso l’artifizio di qualificare la Comunità come associazione non riconosciuta, sia stato impostato e praticato dall’Organo di gestione della Comunità non per gestire i beni comuni dei Partecipanti, come previsto nel Regolamento del Territorio, bensì per tutelare specifici interessi legati all’imprenditoria del cemento e dell’affitto, col beneplacito del Comune. Ed è proprio su questo che l’attuale C.d.A. ha gettato la maschera ed ha dimostrato, nei fatti, quali siano gli interessi che intende proteggere.

Analizziamo le varie anomalie che lo caratterizzano.

  1. Il progetto, (che – ricordiamo - non nasce dal confronto e dalla valutazione di più soluzioni alternative), non si limita alla programmazione del potenziamento dell’impianto fognario esistente, come previsto nella citata convenzione N.8401/1992, ma si traduce in un megaprogetto per 16.000 abitanti equivalenti, sovradimensionato rispetto ai 647.500 mc. edificabili previsti dal piano di lottizzazione vigente e quindi chiaramente destinato a fronteggiare ulteriori sviluppi edilizi nel territorio;

  2. Esso non viene rimesso al Comune, ma viene inviato alla Regione Sardegna dalla Comunità, come soggetto proponente. Un soggetto privato, come la Comunità, propone, dunque, la realizzazione di un’opera pubblica sostituendosi all’ente normativamente preposto, che è il Comune, nella pianificazione di ulteriori sviluppi edilizi del territorio rispetto al PdL esistente;

  3. Il progetto tecnico viene completato con uno studio di impatto ambientale (SIA), redatto dalla società Sardegna Ingegneria S.r.l. di Cagliari. Lo studio, anziché definire, a priori, i requisiti, le condizioni e i vincoli che il progetto avrebbe dovuto rispettare in termini di impatto ambientale, pare finalizzato a giustificare, a posteriori, il sovradimensionamento del progetto; certamente, esso non contiene gli elementi per consentire l’individuazione della soluzione più idonea in termini di impatto ambientale. Il SIA, infatti, non prende in considerazione più alternative, se non quella di realizzare il progetto oppure di non realizzarlo; molte affermazioni in esso contenute risultano apodittiche e non dimostrate oppure non trovano corrispondenza nella realtà, come ad esempio quella relativa alle caratteristiche del rio Sarrera o alla non balneabilità del tratto di costa, noto come “le piscine”;.

  4. Ciononostante, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale della Regione recepisce in toto i contenuti dello studio, limitandosi ad imporre delle prescrizioni per la realizzazione. Nulla eccepisce la Regione sulla legittimazione della Comunità a presentare il progetto e sulle affermazioni non dimostrate del SIA; ed è questo il motivo che ha portato alla sua impugnazione;

  5. Il C.d.A. eletto il 13 aprile 2013, nella riunione del 28 maggio 2013, svoltasi a Padova, delibera, a maggioranza, la prosecuzione del progetto, ormai all’esame della Regione Sardegna, senza proporre alcuna modifica, facendolo sostanzialmente proprio. L’obbiettivo dichiarato è quello di ottenere il via libera alla sua realizzazione il più rapidamente possibile. A tal fine dà incarico ad un professionista – l’ing. Giampaolo Cassitta - di seguirne l’iter burocratico e di far fronte, con celerità, alle richieste istruttorie della Regione, come l’analisi idrogeologica del territorio, assente nel progetto originario. Lo stesso professionista avrebbe poi provveduto a validare il progetto stesso verificando la sua rispondenza alla normativa vigente in materia.

  6. Il 24 ottobre 2014, abbiamo posto al presidente del C.d.A. alcune domande sul progetto, che non hanno ottenuto alcuna risposta. Le domande riguardavano principalmente i seguenti aspetti

  7. Se la Comunità avrebbe curato direttamente l’esecuzione del progetto facendosi carico di tutti gli adempimenti necessari per l’appalto, la direzione, il controllo ed il collaudo dei lavori;

  8. Se, invece, la Comunità avrebbe trasferito al Comune di Trinità il progetto, quale adempimento previsto dalla convenzione N. 8401/1992, affidando ad esso il compito di curarne la realizzazione

  9. Se il progetto sarebbe stato realizzato senza modifiche, oppure, nel caso contrario, quali varianti si riteneva di dover apportare.

  10. Quest'ultima domanda non era casuale. Infatti, nel corso dell’assemblea dei Partecipanti dell’11 agosto 2014, l’ing. Cassitta aveva spiegato ai presenti che il suo incarico non era indirizzato ad eseguire le verifiche tecniche necessarie sulla validità e sull’adeguatezza del progetto a soddisfare le esigenze per le quali era stato varato e sulla sua congruità dal punto di vista economico, ma aveva un altro scopo rispetto a quello dichiarato inizialmente dal C.d.A.: quello di far approvare rapidamente il progetto e di validarlo assicurandone la conformità a tutte le prescrizioni di legge in materia, per poter essere realizzabile e immediatamente cantierabile. La validazione avrebbe rappresentato la chiusura del cerchio per la realizzazione di un progetto discutibile, sia in relazione all’eccessivo dimensionamento strutturale che alle soluzioni tecniche proposte, alcune delle quali si basavano su assunti e presupposti che non corrispondevano alla realtà effettiva del territorio.

  11. L’incarico all’ing. Cassitta serviva perciò a dare una veste di legittimità ad un progetto di dubbia validità tecnica, così come il SIA serviva a giustificare a posteriori il progetto tecnico sul piano dell’impatto ambientale, realizzando una perfetta convergenza fra il SIA e l’atto di validazione. (Un’altra domanda, cui il presidente del C.d.A. non ha voluto rispondere, è se fosse a conoscenza del rapporto di parentela e di stretta amicizia esistente fra il professionista che ha firmato il SIA e l’ing. Cassitta).

  12. Da questa breve disamina appaiono evidenti le finalità del progetto di ampliamento delle strutture fognarie e depurative di Costa Paradiso; esse sembrano rivolte non tanto alla tutela dell’ambiente o ad aderire ad una prescrizione normativa, quanto a rendere possibile l’ulteriore sviluppo edilizio del territorio. Il Comune non è certo estraneo a questo disegno; anzi preme perché si avvii al più presto la sua realizzazione. Così, il 5 novembre scorso, nel gioco delle parti di cui si è detto, ha inviato una diffida alla Comunità con l’invito a dare il via alla realizzazione del progetto, nel termine di 60 giorni. ATCP ha impugnato anche questo atto, sul presupposto che il Comune non abbia titolo per diffidare la Comunità a realizzare la fognatura. La Comunità, invece, non ha fatto nulla per contestare la diffida. Ma questo lo sapevamo, né poteva essere altrimenti. Il gioco delle parti sarebbe finito.

Il Consiglio Direttivo di ATCP


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