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Immagine del redattoreFerdinando Mulas

Il ricorso al TAR di ATCP - Il nuovo corso della Comunità


Dopo il rinvio dell'udienza del 24 aprile 2018, chiesto ed ottenuto dall'avvocato del Comune di Trinità d'Agultu, in base all'asserzione (poi rivelatasi non vera) che erano in corso trattative per una soluzione bonaria della vertenza, il 19 dicembre u.s., si è svolta regolarmente, presso il TAR della Sardegna, l'udienza di merito relativa al ricorso (contraddistinto al n. 1039/2012 R.G.), presentato, nel 2012, da ATCP ed altri per:

- accertare l'obbligo/dovere del Comune di Trinità di assumere la gestione delle opere di urbanizzazione primaria realizzate a Costa Paradiso;

- condannare il Comune stesso ad adempiere gli obblighi di gestione, di collaudo e, se necessario, di ampliamento e potenziamento dell'impianto fognario, nonché di tutte le opere di urbanizzazione ad esso riferibili, stabiliti nella convenzione di lottizzazione fra il Comune e la società lottizzante nel 1975.

La causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio e, pertanto, ora, non resta che attendere il deposito della sentenza, che, di norma, dovrebbe avvenire nel termine (meramente ordinatorio, e quindi non tassativo) di 45 giorni.

Una settimana prima, il 12 dicembre, la Comunità di Costa Paradiso, invertendo una linea di comportamento di completa subalternità agli interessi del Comune di Trinità, durata circa trentanni, depositava presso il TAR della Sardegna un altro ricorso (contraddistinto al n. 1010/2018 R.G.), contro il Comune stesso (e contro Abbanoa), finalizzato a porre fine allo stato di illegittimità/illiceità che caratterizza il territorio di Costa Paradiso, riguardo alla gestione delle opere di urbanizzazione primaria ed ai correlati servizi urbanistici, in particolare a quella del servizio idrico e fognario.

La gestione delle suddette opere e dei relativi servizi, affidati alla Comunità per effetto della convenzione N. 2401/1992 stipulata col Comune, sarebbe dovuta, infatti, cessare il 1 agosto 1995; invece, nonostante le diffide del C.d.A. In carica al Comune, si è protratta fino all'anno in corso, con notevole carico di spese per tutti i Partecipanti, per il reiterato rifiuto del Comune di acquisirne la gestione. Come se non bastasse, in data 16 ottobre 2018, il Comune di Trinità rilasciava un provvedimento di Nulla Osta al Gruppo Mela/Gravina per la realizzazione del primo stralcio del progetto di ampliamento della fognatura, col chiaro intento di evitare l'adempimento dei suoi obblighi, sia convenzionali che di legge, e di depotenziare il ricorso presentato da ATCP sostenendo davanti al TAR che il problema della fognatura di Costa Paradiso era ormai risolto, grazie all'intervento di due soggetti privati che si erano fatti carico di realizzare la fognatura.

Il nuovo ricorso proposto dalla Comunità ripropone e fa propri gli stessi motivi del ricorso n.1039/2012, di cui sopra, ampliandone tuttavia l’ambito della domanda e dei soggetti destinatari, come Abbanoa e gli altri enti interessati in relazione al servizio idrico integrato. Esso, infatti, contiene, le seguenti istanze:

a) in via istruttoria, ordinare al Comune di Trinità d’Agultu l’esibizione di tutti gli atti connessi all’adozione del Nulla osta;

b) in via cautelare, ordinare al Comune la sospensione dei provvedimento impugnato;

c) nel merito, annullare il citato provvedimento di Nulla osta del 16 ottobre 2018, nonché ogni altro atto ad esso comunque presupposto, collegato o consequenziale;

d) l’accertamento dell’obbligo/dovere del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola di assumere la gestione delle opere di urbanizzazione primaria realizzate;

e) la condanna del Comune ad adempiere agli obblighi a esso riferibili e, precisamente, alla gestione, al collaudo ed, eventualmente, all’ampliamento e potenziamento dell’impianto fognario, seguendo le procedure di legge, nonché di tutte le opere di urbanizzazione primaria indicate negli artt. 3 e 4, della convenzione di lottizzazione 1° agosto 1975, stipulata tra il Comune e la Comunità ricorrente.

Il ricorso della Comunità contro il Comune (e contro Abbanoa) è stato, perciò, determinato da due fattori principali: il rifiuto del Comune a contribuire, nel pieno rispetto della disciplina vigente e dei rispettivi ruoli, ad una soluzione condivisa per la soluzione delle problematiche di Costa Paradiso, dopo aver sostenuto strumentalmente l'esistenza di trattative per ottenere il rinvio dell'udienza del TAR; l'adozione, da parte del Comune, di un provvedimento (il Nulla Osta), con il quale lo stesso, al di fuori di qualsiasi percorso di legalità e delle procedure di legge, autorizzava alcuni soggetti privati, scelti in base ad una semplice istanza, a realizzare immediatamente e a stralcio un’opera di natura pubblica, segmento del servizio idrico integrato, e, contestualmente, a curare la gestione del relativo servizio. (Sulla richiesta di misura cautelare in merito a questo provvedimento, il TAR ha fissato un'udienza in camera di consiglio il 16 gennaio p.v. per decidere sulla sospensiva).

Questo ricorso rappresenta, pertanto, un netto capovolgimento di una linea d’azione, subalterna alle posizioni del Comune, seguita costantemente dai precedenti consigli di amministrazione. Basti pensare che la citata convenzione n. 2401 del 1992 prevedeva obblighi solo per la Comunità e nessun obbligo a carico del Comune.

Linea d’azione che, come si è accennato, è dettata essenzialmente dal mancato rispetto, da parte dell’ente comunale, degli obblighi di legge, specialmente in relazione alle opere idriche e fognarie, e che è divenuta inevitabile a fronte del provvedimento di cui si è detto. La Comunità, infatti, non aveva altra scelta se non quella di impugnare il provvedimento del Comune e di dissociarsi da tale iniziativa, al fine di assicurare la tutela degli interessi di tutti Partecipanti; in caso contrario, ne sarebbe stata complice e ne avrebbe condiviso la responsabilità.

Questi fatti spazzano via, decisamente, i sospetti, le illazioni, le accuse formulate strumentalmente da più parti circa presunte intese sottobanco tra il Comune da una parte ed ATCP e la Comunità dall'altra per favorire l'iniziativa di Mela e di Gravina di realizzare un primo stralcio del progetto di ampliamento della fognatura. In particolare, smentiscono un signore che ha scritto di tutto e di più contro il C.d.A. in carica e contro ATCP e chi la rappresenta: Zorro. Un brutto personaggio che ha fatto della denigrazione gratuita la sua ragion d'essere e che colma la sua noia quotidiana scrivendo nel suo blog articoli malevoli e privi di fondamento contro chi, con difficoltà e molta fatica, ha avviato un processo di cambiamento nella gestione di Costa Paradiso, a cominciare da quella finanziaria.

L'augurio e la speranza è che il TAR, proseguendo una ormai costante giurisprudenza riguardo a situazioni sostanzialmente analoghe a quelle in cui versa Costa Paradiso, costringa finalmente il Comune ad acquisire all’ambito pubblico le opere primarie e gli impianti di Costa Paradiso e ad intraprendere il percorso previsto dalla legge per il loro completamento e la relativa gestione. Siamo quasi certi che, se ciò dovesse realizzarsi, Zorro non esiterà a scrivere che il merito sarà tutto suo!

Costa Paradiso, dicembre 2018


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