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Contributo al dibattito sul tema del rispetto della legalità a Costa Paradiso

Immagine del redattore: AdminAdmin

PREMESSA

NOTE SU COSTA PARADISO

Amo Costa Paradiso da quasi 45 anni e spero che leggerete queste notazioni frutto, perlomeno ritengo, di un sereno ed imparziale esame dei rapporti creatisi e che tendono a regolarli secondo un unico possibile criterio: IL RISPETTO DELLA LEGGE.!!

Sui temi di Costa Paradiso alcune considerazioni con particolare riferimento allo scambio di lettere avvenuto su di un sito tra l’Ing. Pignagnoli ed il Dott. Buffoni. Vedrò di essere il più possibile sintetico, disponibile ad approfondire i punti trattati.

Una premessa: le scelte vanno eseguite nel più assoluto rispetto della LEGALITA’ anche perché assemblea, ed ancor più Consiglio, rappresentano diritti ed interessi di centinaia se non migliaia di proprietari di edifici o lotti che vanno RIGOROSAMENTE RISPETTATI.

Entrando nei temi:

A) SCAMBIO DI IDEE TRA L’ING. PIGNAGNOLI ED IL DOTT. BUFFONI E REALIZZAZIONE FOGNATURE, ACQUEDOTTO, ECC.

Ritengo che le osservazioni dell’ing. Pignagnoli siano estremamente lucide, concrete e rispettose del diritto; ragionevoli e pacate sono le considerazioni del dott. Buffoni che però appare su vari temi possibilista senza indicare i PRECISI PALETTI.

Trattandosi dei diritti di terzi proprietari è necessario essere rigorosi. Nel caso non si fanno scelte basate su di una rappresentanza politica, ma decisioni prese in severa rappresentanza di tali diritti.

Quindi va osservata la linea dell’ing. Pignagnoli, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione delle opere di urbanizzazione mancanti.

I proprietari non succedono nei diritti e negli obblighi dei due lottizzatori (Cooperativa ed Isvitur) e gli obblighi dei primi derivano solo dalle clausole dei contratti di acquisto, dal codice civile e dal regolamento.

Se passati Sindaci e Giunte hanno sbagliato (in buona fede?) non facendo accendere fideiussoni e non pretendendo il rispetto delle norme, ne sono gli unici responsabili, e le conseguenze dei loro errori debbono ricadere solo su di loro; e su di coloro che li hanno eletti e hanno rappresentato e cioè i residenti nel Comune.

Non è assolutamente possibile che si pretenda di addossare le conseguenze dei proprii errori (in buona fede?) ai proprietari di Costa Paradiso, continentali o sardi, tra i quali, parecchi, residenti nel Comune stesso.

Gli abitanti del Comune di Trinità hanno per decine di anni beneficiato delle tasse ed imposte pagate in Costa Paradiso dai proprietari, ivi compresi i loro compaesani. Di conseguenza con i frutti di tali tasse ed imposte vanno realizzate, a regola d’arte, dal Comune le opere mancanti per fatto e per colpa dei lottizzanti e del Comune stesso.

Unica ipotesi, se possibile, nella prospettiva dell’ing. Pignagnoli: finanziamento dato a bassissimo tasso di interesse dai proprietari di Costa Paradiso al Comune, da restituire in 5-10 anni. E’ realizzabile?

B) Una premessa. Le sentenze pronunziate dal Giudice civile fanno stato (cioè obbligano) solo tra i protagonisti di QUEL giudizio. Nella assemblea di agosto 2016 è apparsa, come un fuoco d’artificio, una sentenza “ad usum delphini”. Ma sembra che ve ne siano delle altre che non vedono la luce del sole. Quelle che ho rintracciato, con grossa difficoltà, oltre al bengala del presidente dell’Assemblea, salvo errori od omissioni, affermano:

1) Tribunale di Tempio Pausania 1998: trattasi di comunione regolata dagli artt. 1100 e ss del codice civile;

2) Corte d’Appello di Cagliari 1999: E’ una comunione regolata dagli artt. 1105 e seg. Del codice civile;

3) Tribunale di Tempio Pausania 2000: idem come sopra;

4) Corte d’Appello di Sassari: idem come sopra;

5) la stella filante emersa all’Assemblea d’agosto (che non rintraccio): non è una comunione – SEMBRA Cassazione Civile.

L’art. 1100 del Codice civile afferma sussistere comunione “Quando la proprietà (chiarisco io di beni immobili, case, terreni)…… spetta in comune a più persone”, e, negli articoli successivi, la regola.

Nel nostro caso, i proprietari di lotti o case privati nel territorio, divengono comproprietari di tutti i beni comuni nelle quote definite nell’atto di acquisto, e debbono contribuire nelle spese per la loro conservazione (art. 1104 codice civile).

Il Comune non è proprietario di alcun lotto o casa, ergo NON FA PARTE della comunione di proprietari che è disciplinata dal Codice civile e dal regolamento del territorio.

La cessione di una quota dei beni comuni può essere considerata solo come una formula, del tutto anomala, di “garanzia reale” del fatto che i beni che gli sarebbero dovuti essere ceduti (strade, verde pubblico, fognatura, ecc.) sarebbero stati effettivamente poi trasferiti.

Sempre se si vuole essere benevoli; in realtà sembra un artifizio per tentare di introdurlo nelle decisioni della comunione e per ottenere “benevolenza” nelle costruzioni di enormi condomini in luogo delle villette. PROBABILMENTE E’ UN ATTO NULLO.

Ergo il Comune non può fruire dei diritti che spettano ai “proprietari-comproprietari” (diritto di voto nelle assemblee, ecc.). Anche perché non contribuisce in minimo modo alle spese per la conservazione delle proprietà comuni. E, se non lo fa, è NELLA SOSTANZA MOROSO.

A Napoli si usa un termine per definire i proprietari di Costa Paradiso “cornuti e mazziati”, in veneto “bechi e bastonai”.

C) NORME CHE REGOLANO LA COMUNIONE (come la nostra).

Il Codice civile prevede:

Art. 1104. “Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune….. salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto”.

Ergo il Comune se è partecipante alle cose comuni deve pagare le spese in proporzione alla sua non irrilevante quota; ma, se non lo fa, non è partecipante alla cosa comune e quindi non può votare.

L’art. 1106 autorizza la formazione di un regolamento con la maggioranza dei partecipanti. Nel nostro caso è stato accettato il regolamento formato dal venditore (cooperativa) che tratta dei vari organi:

L’ASSEMBLEA:

a) Elegge il consiglio di amministrazione “a maggioranza dei partecipanti PRESENTI”. Voto personale quindi e non anche per quote (art. 51 del Regolamento).

b) Delibera validamente in seconda convocazione con qualsiasi presenza; ma, in seconda convocazione le “deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza CALCOLATA SIA SUL NUMERO DEGLI INTERVENUTI CHE SUL VALORE DELLE LORO QUOTE SULLE COSE COMUNI” (art. 55 Regolamento).

L’ASSEMBLA ORDINARIA infine approva i bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, delibera sulle materie sottoposte al suo esame da Consiglio o partecipanti, rispettando certe regole, su quelle indicate dall’art. 1, e sulle spese ordinarie (amministrazione, conservazione, manutenzione cose e servizi comuni e loro funzionamento).

Queste regole sono dettate per l’Assemblea ordinaria prevista sempre dall'art. 55 del Regolamento.

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA delibera sui NUOVI IMPIANTI nonché su opere che si rendano necessarie per EVENTI IMPREVEDIBILI (ART. 61 REGOLAMENTO primo comma).

IL REGOLAMENTO NON DETTA NESSUNA REGOLA PER LE MAGGIORANZE NECESSARIE IN QUESTA SEDE. Ed allora le uniche regole relative alla maggioranza si debbono ricavare dal Codice Civile, dove all’art. 1108 si prevede che per le opere straordinarie e le innovazioni (nuovo impianto di fognatura e depurazione se non dovesse pagarlo il Comune) la MAGGIORANZA DEI PARTECIPANTI RAPPRESENTI ALMENO DUE TERZI DEL VALORE COMPLESSIVO DELLA COSA COMUNE.

ATTENZIONE QUINDI: RISPETTO DELLA LEGGE E NESSUNA APPROSSIMAZIONE.

D) CONCLUSIONI FINALI

Interesse dei proprietari è quello di ben mantenere Costa Paradiso e che, oltre ai contributi di urbanizzazione primaria e secondarie, pagati al Comune o al lottizzante, ed alle devastanti tasse ed imposte, sulle proprietà pagate sempre al Comune, NULL’ALTRO DEBBA ESSERE PAGATO.

Interesse del Comune è quello di non pagare le opere di urbanizzazione non eseguite, per le quali ha già incassato i suddetti oneri dai proprietari e si è “scordato (!)” di imporre fideiussioni.

L’ASSEMBLEA DEVE DELIBERARE NELL’INTERESSE DEI PROPRIETARI, ED IL CONSIGLIO DEVE AMMINISTRARE SEMPRE NELL’INTERESSE DEGLI STESSI.

GLI INTERESSI DI COMUNE E PROPRIETARI SONO IN ASSOLUTO CONTRASTO ED È QUINDI MOSTRUOSO E RIPROVEVOLE CHE IL COMUNE POSSA PARTECIPARE AD ASSEMBLEE, VOTARE ED INDIRIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CIOÈ GLI ORGANI CHE DEBBONO FARE L’INTERESSE DEI PROPRIETARI SOLAMENTE.

Una cosa è collaborare col Comune nel rispetto della legge, altra è accettare che, IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE, L’ENTE PUBBLICO POSSA DECIDERE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI PRIVATI DEI PROPRIETARI.

I comuni debbono rispettare la legge nell’INTERESSE PUBBLICO, i prefetti debbono fare altrettanto osservando disposizioni, a volte di natura politica, del loro superiore gerarchico, i consiglieri di Costa Paradiso debbono operare solo nel tanto bistrattato, trascurato e disprezzato interesse privato dei PROPRIETARI loro MANDANTI o, per essere icastico, LORO PADRONI.

E ricordiamo che per modificare il Regolamento sono previste delle maggioranze non oggetto di questo scritto, mentre per trasformare una comunione in un supercondominio (parola magica che dovrebbe risolvere tutti i problemi!) od in qualsiasi altro vattelapesca è, a mio parere, necessaria la UNANIMITA’ di TUTTI I PROPRIETARI, sempre secondo DIRITTO e non SOPRAFFAZIONE.

Applicando la legge si può riportare a Costa Paradiso una RAGIONEVOLE CONVIVENZA. Tentando di cancellare i diritti dei privati in vista di un meschino interesse, che più che pubblico è di coloro che si mascherano coll’aggettivo PUBBLICO, si creerà un AMBIENTE INVIVIBILE.

Non ricerco cariche o successi, mi basta quello che ho.

Verona, li 13 novembre 2016

Gianfranco Stegagno


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